top of page

STORIA DEL 

MADE IN ITALY

CENNI 

STORICI

Made in Italy è un’indicazione che determina la provenienza di un bene ed è fatta secondo le norme comunitarie in materia di origine di un prodotto. Secondo uno studio di mercato realizzato da Statista in Made-In-Country-Index (MICI) 2017, e pubblicato da Forbes il 27/03/2017, Made in Italy oggi è censito al 7º posto in termini di reputazione tra i consumatori di tutto il mondo. KPMG, censiva il Made in Italy quale terzo marchio al mondo per notorietà dopo Coca Cola e Visa.

Storicamente Made in Italy era un'espressione in lingua inglese apposta dai produttori italiani, specie dagli anni ottanta in poi, nell'ambito di un processo di rivalutazione e difesa dell'italianità del prodotto, al fine di contrastare la falsificazione della produzione artigianale e industriale italiana, soprattutto nei quattro tradizionali settori di moda, cibo, arredamento e meccanica (automobili, disegno industriale, macchinari e navi), in italiano noti anche come

"Le quattro A" da Abbigliamento, Agroalimentare, Arredamento e Automobili.

ABBIGLIAMENTO
ARREDAMENTO
ALIMENTARE
AUTOMOTIVE

All'estero, infatti, i prodotti italiani avevano nel tempo guadagnato una fama, con corrispondente vantaggio commerciale. Erano generalmente riconosciute al prodotto italiano medio, o quantomeno ci si attendeva che esso presentasse, notevoli qualità di realizzazione, cura dei dettagli, fantasia del disegno e delle forme, durevolezza. I prodotti italiani erano storicamente stati associati a qualità, alta specializzazione e differenziazione, eleganza e provenienza da famosi settori industriali italiani tradizionali.

LA LEGGE

Le prime basi normative rientrano nell' Accordo di Madrid del 14 Aprile 1891, recepito e ratificato in Italia con la L. n. 676 del 1967 con il quale si sanciva che l'apposizione del “Made in Italy” consentiva di individuare l’esatto luogo di fabbricazione di un determinato prodotto ed è pertanto riconducibile all’accertamento dell’origine del medesimo.

Dal 1999, il marchio Made in Italy ha cominciato ad essere promosso da vari enti ed associazioni, come 100ITA, l'Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani, l'Associazione Made in Italy, il Comitato Made in Italy, l'Associazione Italian Sounding, l'Associazione Nazionale per la Tutela della Finestra Made in Italy, Food Italy Certification, ItalCheck, oltre che da parte di tutte le Associazioni di Categoria delle Imprese dei diversi settori, dai Consorzi di Tutela e Garanzia ed in primis dagli Organi Governativi che sono intervenuti regolandone l'utilizzo in base a specifiche leggi dello stato che ha avocato alle preposte autorità le attività di verifica e tutela. 

A far chiarezza tra disposizioni datate e di dubbia applicabilità pratica sembra essere finalmente giunto il legislatore che, con la Legge Finanziaria 2004 (L. n. 350 del 2003) pubblicata sul supplemento ordinario n. 196/L alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003 ha stabilito che chi scrive “Made in Italy” su qualsiasi merce che non sia stata fabbricata in Italia rischia la reclusione fino ad un anno e la pena è aumentata se si tratta di alimenti o bevande.

La L. n. 350 del 2003, che ha praticamente riscritto la disciplina dell’etichettatura sull’origine delle merci, ha infatti previsto che “L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del c.p.

Apporre la bandiera italiana, la dicitura Italy o Made in Italy su un prodotto è possibile per riferirsi alla parte imprenditoriale del produttore, mentre quella produttiva (manifatturiera, coloro che materialmente lavorano il prodotto) vera e propria può trovarsi ovunque. Basta quindi che il prodotto sia «pensato o disegnato» quando non totalmente gestito da un imprenditore italiano, per potersi tranquillamente fregiare di tale marchio, anche se questo manufatto è costruito in un qualsiasi altro luogo.

Nel 2009 è stata emanata una legge per tutelare il made in Italy: il decreto legge nº 135 del 25 Settembre 2009 contiene l'art. 16 dal titolo Made in Italy e prodotti interamente italiani.

IMPORTANZA DEL

MADE IN ITALY

NEL MONDO

Il marchio "Made in Italy" è diventato fondamentale per le esportazioni italiane ed è così noto a livello mondiale da essere considerata una categoria commerciale a sé stante. Nel Gennaio 2014 il Google Cultural Institute in collaborazione col governo italiano e con la Camera di Commercio italiana ha lanciato un progetto online per promuovere il Made in Italy mostrando molti famosi prodotti italiani usando la tecnologia dello showroom virtuale.

Il 1º Maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice Doganale dell’Unione dell’Unione (CDU), e le relative disposizioni (DCU), che hanno sostituito il vecchio Codice Doganale Comunitario (CDC). La nuova normativa ha portato talune novità in materia di origine. L’individuazione dell’esatta origine della merce è indispensabile dal punto di vista doganale in quanto necessaria per l’applicazione delle misure di politica commerciale che colpiscono solo le merci originarie di alcuni paesi.

È altresì collegato al concetto di origine il cosiddetto marchio di origine o “Made in del prodotto”. È evidente che tale marchio, pur non avendo nessuna rilevanza tributaria, ha un effetto sensibile nella fase di commercializzazione, poiché, agendo sulla qualità percepita del prodotto, può arrivare ad orientare le scelte di acquisto dei consumatori. La definizione del Paese di origine di un bene si basa sulle disposizioni comunitarie in materia di origine non preferenziale della merce.

Tali disposizioni sono contenute nel Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il nuovo Codice Doganale dell'Unione (d’ora in poi CDU o semplicemente Codice) entrato in vigore nel  1º Maggio 2016. Al suo interno, la sezione 1 del Capo 2 (Titolo II), negli artt. dal 59 al 63, individua il quadro normativo afferente l’origine non preferenziale. In particolare, gli articoli 31 e 32 del Regolamento Delegato (UE) 2446/2015, in attuazione dell’art. 60 del CDU rispettivamente nei paragrafi 1 e 2, individuano i due criteri di riferimento per definire l’origine non preferenziale, in maniera analoga a quanto precedentemente disposto dal vecchio Codice Doganale Comunitario.

Finanziaria 2004.PNG

legge finanziaria 2004

L. N. 350 2003.PNG

obblighi degli operatori economici

nuovo codice doganale.PNG

nuovo codice doganale dell' ue

d legge 25 sett 2009.PNG

decreto legge 25 settembre 2009

bottom of page